Sentenza 3/04 del 13-01-2004
Organo emanante Tribunale Militare di Cagliari
Giudice Pres. Dott. Alberto Lazzardi Est. Dott.ssa Maria Stefania Palmas
Genere Penale
Massima Qualora un militare colpevole di un reato perseguibile a richiesta del Comandante di Corpo ai sensi dell’art. 260 CPMP sia trasferito, dopo la commissione del reato, ad altro Ente, competente a richiedere l’azione penale è il Comandante di Corpo da cui il militare dipende al momento della formulazione delle richiesta medesima e non quello da cui dipendeva al momento della realizzazione del fatto.
Sentenza N. 8/03 R.N.R.
N. 27/03 R.C.U. Sentenza n. 3/2004



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE MILITARE DI CAGLIARI




composto dai signori:
1. dr. Alberto LAZZARDI Presidente
2. dr.ssa Maria Stefania PALMAS Giudice
3. G.M. (CP) Mario SCANDURA Giudice Militare
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott. Mauro ROSELLA.
e con l'assistenza dell’assistente giudiziario G.M. (CM) Edoardo LECIS
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico XXXXXXXXXXXXXX, nato XXXXXXXXXXXXXXXXX (Germania), residente a XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) in XXXXXXXXXXX; Sergente M.M. già in servizio presso Mariscuola La Maddalena, ora su Nave Fenice – Augusta. Libero, presente
Libero, presente.
IMPUTATO DI:
" FURTO MILITARE AGGRAVATO" (artt. 230, I co e 47 n.2 cpmp.), perché, sergente M.M. in servizio a Mariscuola La Maddalena per frequenza corso, il 13.6.2002, all’interno dell’Aula Magna denominata “1° Longobardo” di Mariscuola La Maddale, si impossessava, al fine di trarne personale profitto, del telefono cellulare marca Ericsson, mod.T.29, utenza TIM 339130278, codice IMEI 52041360990602, sottraendolo al parigrado XXXXXXX che lo deteneva; con l’aggravante del grado rivestito.
===================== oooOOOooo =================
FATTO E DIRITTO
Con decreto, emesso il 10.06.2003, il G.U.P. in sede disponeva il rinvio a giudizio di XXXXXXXXXXXXXX, sopra generalizzato, per rispondere del reato di cui alla superiore rubrica. All’udienza del 13.01.2004, svoltasi alla presenza dell’imputato, il P.M. chiedeva l’esame, quali testimoni, di XXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXX e l’ammissione, quali prove documentali, del foglio matricolare e del rapporto informativo, relativi all’imputato, dei tabulati inviati dalle società Omnitel e Telecom, relativi all’uso del telefono cellulare avente IMEI 52041360990600, nonché della nota, in data 13.01.2003, con la quale il Procuratore Militare informava il Comandante di Mariscuola La Maddalena dell’avvenuta iscrizione del nominativo di XXXXXXXXXXX nel registro degli indagati, per il reato di “appropriazione di cose smarrite”, e della richiesta di procedimento, a firma del predetto comandante, pervenuta in data 25.01.2003.
La Difesa dell’imputato chiedeva il controesame dei testi del P.M. e l’esame dell’imputato.
Il Tribunale decideva in conformità, ammettendo le prove richieste.
All’esito del dibattimento il P.M. chiedeva la derubricazione dell’imputazione ad “appropriazione di cose smarrite” ex art. 236 c. II c.p.m.p. e la condanna dell’imputato , previa applicazione delle circostanze attenuanti generiche da valutarsi prevalenti sulla contestata aggravante, alla pena di mesi due di reclusione militare con la concessione dei benefici di legge.
La Difesa chiedeva, invece, in via principale, pronuncia declaratoria di non doversi procedere per difetto di rituale richiesta di procedimento, previa derubricazione del reato ad “appropriazione di cose smarrite” ex art. 236 c.I c.p.m.p., e , in via subordinata, l’assoluzione dell’imputato per non aver commesso il fatto, ed in via ulteriormente subordinata il minimo della pena con i benefici di legge.
All’esito dell’istruttoria dibattimentale il Tribunale ritiene non condivisibile la qualificazione giuridica impressa al fatto nel decreto che dispone il giudizio.
Nessuno degli elementi emersi nel corso dell’istruttoria consente infatti ad affermare che nella fattispecie concreta in esame si sia verificata, in danno di XXXXXXXXXXX, la sottrazione del telefono cellulare per cui è processo.
La stessa persona offesa, infatti, nel ricordare l’episodio, ha dichiarato di aver smarrito il proprio telefono cellulare nel mese di giugno del 2002, mentre, in compagnia di altri militari, tra cui il XXXXXXXXX, assisteva alla trasmissione televisiva di una partita di calcio, all’interno del comprensorio militare di La Maddalena, ove prestava servizio. Il XXXXXXXXX ha inoltre precisato che , prima dello smarrimento, teneva il telefono nella tasca della giacca che indossava e che lo stesso poteva essergli caduto in un momento di esultanza generale per una rete della squadra favorita.
Dai tabulati telefonici in atti risulta poi che, fin dalla data del fatto, 13.06.2002, il telefono cellulare di proprietà del XXXXX era stato utilizzato dal sergente XXXXXXX, con la propria scheda telefonica. Tuttavia è evidente che tale circostanza, ammessa peraltro dallo stesso imputato nel corso dell’esame cui si è sottoposto, non prova certo che il XXXXXXX si sia impossessato del telefono cellulare sottraendolo al Serra e non è pertanto di per sé decisiva ai fini della qualificazione giuridica del fatto in termini di “furto militare”. Il possesso del telefono cellulare da parte dell’imputato trova peraltro altra verosimile spiegazione nelle dichiarazioni del sergente Maggio e dello stesso imputato, dichiarazioni pienamente compatibili tra loro e con quelle della persona offesa.
Il sergente Maggio ha infatti dichiarato che un giorno, nell’estate del 2002, durante la frequenza del corso presso la Scuola Sottufficiali M.M. di La Maddalena, mentre si recava in franchigia in compagnia del collega XXXXXXXXX, quest’ultimo si impossessava di un telefono cellulare rinvenuto sul muro di recinzione del Comprensorio quando già si trovavano all’esterno dello stesso.
Il testimone ha altresì ricordato che il rinvenimento era avvenuto alcune ore dopo una partita della Nazionale, alla quale sia lui che il XXXXXXXX avevano assistito all’interno della sala T.V. e durante la quale era stato smarrito un telefono cellulare, precisando che entrambi avevano avuto notizia dello smarrimento nel corso di un’assemblea generale, tenutasi prima della libera uscita e pertanto prima del rinvenimento. Il sergente XXXXXXXX ha infine precisato che il telefono poteva essere stato collocato sul muretto, ove è stato rinvenuto, anche dall’interno della sala T.V. ed era in posizione ben visibile.
Dichiarazioni sostanzialmente analoghe sono state rese dall’imputato, il quale si è limitato ad aggiungere di non essere più in possesso del telefono del XXXXXXX, sottrattogli da ignoti, e che il giorno del fatto, proprio a causa della sparizione del telefono cellulare, prima della franchigia e dunque prima del suo rinvenimento, era stato sottoposto, come anche i suoi commilitoni, a controlli da parte dei superiori.
Alla luce degli elementi acquisiti pare assolutamente incongrua la qualificazione del fatto in termini di “furto militare aggravato”. Nessun elemento consente infatti di ricondurre al XXXXXXX la sottrazione e lo spossessamento, al contrario le dichiarazioni della persona offesa e del testimone XXXXXXXXX inducono a ritenere la condotta del XXXXXXXX assolutamente autonoma rispetto alla fase della perdita del possesso del telefono da parte del XXXXXXX.
Ciò posto è evidente che il fatto ascrivibile al XXXXXXXX sia meglio inquadrabile nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 236 c.p.m.p., della quale sussistono nel caso di specie tutti gli elementi.
Non può infatti dubitarsi che il XXXXXXX si sia appropriato del telefono cellulare smarrito dal Serra e rinvenuto in luogo militare, quale deve senz’altro considerarsi il muro di recinzione del comprensorio militare di La Maddalena. A nulla rileva in senso contrario la circostanza sopra evidenziata, che il XXXXXXXX si sia impossessato del telefono mentre transitava sul marciapiede all’esterno del comprensorio, poiché l’elemento specializzante richiesto dalla norma per la configurazione del reato non è la consumazione del reato in luogo militare ma unicamente il rinvenimento in luogo militare dell’oggetto dell’appropriazione.
Non può invece dirsi integrata l’ipotesi aggravata di cui al 2° comma dell’art. 236 c.p.m.p., che si configura quando il colpevole conosce il proprietario della cosa di cui si è appropriato.
E’ infatti emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale che il XXXXXXXX, al momento dell’impossessamento, era a conoscenza del fatto che era stato smarrito un telefono cellulare, per averlo appreso nel corso dell’assemblea all’uopo convocata, ma non sapeva chi l’avesse smarrito.
Tale generica informazione non può evidentemente equipararsi alla conoscenza dello smarritore, richiesta per la configurabilità della circostanza aggravante, che ricorre solo quando il reo ha notizia certa della sua identità.
La consapevolezza dell’avvenuto smarrimento, da parte di un commilitone, dell’oggetto della sua appropriazione potrebbe semmai essere valutato in punto di elemento soggettivo del reato, come indice di una maggiore intensità del dolo, la cui sussistenza già emergerebbe dalle modalità del fatto, quali descritte dallo stesso imputato, che ha ammesso di essersi consapevolmente e volontariamente appropriato del telefono, casualmente rinvenuto.
Ma ogni approfondimento in merito alla sussistenza del dolo è, nel caso di specie, assolutamente ultroneo.
Una volta esclusa la configurabilità dell’aggravante di cui al II comma, la qualificazione del fatto in termini di “appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito” ex art. 236 c.I c.p.m.p., rende infatti necessaria la preliminare verifica della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all’art. 260 c.p.m.p.
La richiesta di procedimento in atti, sottoscritta dal XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, comandante della Scuola Sottufficiali di La Maddalena in data 21.01.2003 e pervenuta alla Procura Militare in sede il 25.01.2003, se può dirsi tempestiva, in quanto pervenuta entro un mese dalla conoscenza, da parte del Comandante, dell’identità della persona cui era stato attribuito il fatto di reato, identità comunicatagli dal Procuratore Militare il 13.01.2003, non può tuttavia dirsi rituale, in quanto non proviene dall’autorità competente.
All’epoca della formulazione della richiesta infatti il XXXXXX non prestava più servizio presso il reparto di La Maddalena, comandato dal XXXXXXXXX, ma, come risulta dalla documentazione matricolare in atti, fin dal 31.07.2002 era stato trasferito a Nave Fenice.
Per espresso dettato normativo, competente a formulare la richiesta di procedimento è infatti il Comandante del Corpo o di altro ente superiore da cui dipende il militare colpevole. La norma non precisa se si debba aver riguardo al rapporto di dipendenza esistente al momento del fatto ovvero a quello esistente al momento in cui la richiesta viene formulata, tuttavia, a parere di questo giudice, l’interpretazione più coerente con il dato letterale e con la ratio dell’istituto è quella che ravvisa la competenza a formulare la richiesta di procedimento in capo al comandante di corpo da cui il militare dipende al momento della formulazione della richiesta medesima.
Per il noto principio ubi lex voluit dixit ubi noluit tacuit, se il legislatore avesse voluto rimettere la facoltà di formulare la richiesta di procedimento al comandante del corpo da cui il militare dipendeva al momento del fatto l’avrebbe esplicitato o quantomeno non avrebbe utilizzato il verbo “dipendere”al tempo presente. Peraltro la ratio dell’istituto si rinviene nell’opportunità che il comandante di corpo, per i reati di minor gravità, possa, all’esito di una valutazione della personalità del colpevole, giudicare sufficiente l’applicazione di una sanzione disciplinare e inadeguata la sanzione penale. Ma se questa è la ratio dell’istituto pare logicamente conseguente che tale valutazione debba essere fatta con riferimento al momento in cui si pone l’alternativa tra la definizione del procedimento in sede meramente disciplinare o in sede penale.
A ciò si aggiunga la notazione di carattere pratico che, se si optasse per l’interpretazione che rimette la facoltà di cui all’art. 260 c.p.m.p. al comandante di corpo del tempus commissi delicti, laddove nel lasso di tempo più o meno lungo che intercorre tra la commissione di un reato e la formulazione della richiesta di procedimento si verificasse la duplice circostanza del trasferimento del militare ad altro reparto e della sopravvenienza al reparto di partenza di altro comandante, la decisione in ordine alla richiesta di procedimento- a meno di non voler sostenere che la facoltà segua la persona fisica anche dopo la cessazione dell’incarico- spetterebbe ad un soggetto che, non conoscendo il militare, sarebbe assolutamente privo di elementi di valutazione.
In ultimo, non certo in ordine di importanza, non può non considerarsi, stante la stretta attinenza tra la facoltà di cui all’art. 260 c.p.m.p. e l’esercizio dei poteri disciplinari, che l’art. 56 del D.P.R. 18.07.1986 n.545, recante il regolamento di disciplina militare, prevede espressamente che “ogni decisione in materia disciplinare è devoluta all’autorità militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all’atto della decisione stessa : non avrebbe infatti alcun senso la ripartizione tra soggetti diversi di poteri e facoltà così strettamente connessi.
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt.529 c.1° c.p.p.; 364 c.p.m.p.
DICHIARA
non doversi procedere nei confronti di XXXXXXXXX, sopra generalizzato, per il reato di APPROPRIAZIONE DI COSE SMARRITE AGGRAVATA (artt. 47 n.2, 236 c.1° n.1 cpmp) – così derubricata l’imputazione a suo carico – perché l’azione penale non doveva essere iniziata per mancanza della richiesta di procedimento
Cagliari, tredici gennaio duemilaquattro.

IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Maria Stefania Palmas) (Alberto Lazzardi)
commenti
Copyright | Privacy