Sentenza 34/04 del 30-11-2004
Organo emanante Tribunale Militare di Cagliari
Giudice Pres. Dott. Alberto Lazzardi Est. Dott.ssa Maria Stefania Palmas
Genere Penale
Massima Omesso svolgimento di servizio regolato da consegne – costituisce violazione di consegna e non omessa presentazione in servizio quando il passaggio di consegne sia avvenuto con modalità irregolari
Sentenza Quando il piantone alle camerate montante appone la propria firma sul registro di passaggio delle consegne contestualmente al piantone smontante, assume il servizio, anche se tali operazioni siano compiute irregolarmente presso il posto branda anziché presso il tavolino del piantone; pertanto il successivo comportamento del piantone montante, che rimane in branda senza esercitare l’attività di vigilanza prevista dalle consegne, costituisce il reato di “violazione di consegna” di cui all’art.120 CPMP e non quello di “omessa presentazione in servizio” di cui all’art. 123 CPMP.

N. 249/03 R.N.R.
N. 15/04 R.C.U. Sentenza n. 34/2004



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE MILITARE DI CAGLIARI




composto dai signori:
1. dr. Alberto LAZZARDI Presidente
2. dr.ssa Maria Stefania PALMAS Giudice
3. S.Ten.E.I. Luigi ZUCCA Giudice Militare

con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott. Mauro ROSELLA.
e con l'assistenza dell’Assistente Giudiziario STV. (CM) Pietro NAVIGLIO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico XXXXXXXXXX, nato il XXXXXXXXXX a XXXXXXXXXXX) ivi residente in XXXXXXXXXXX elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. Stefano Venuti Pellegrino in Marsala –via San Rocco 3; caporale in servizio presso il 1° Reggimento Corazzato in Teulada
Libero, contumace.
IMPUTATO DI:
OMESSA PRESENTAZIONE IN SERVIZIO AGGRAVATA CONTINUATA (artt. 81 cpv cp; 123 c.1°, 47 n.2 cpmp.)., perchè, caporale VFA in servizio al 1° Rgt. Cor. di Teulada, l’8 luglio 2003, comandato in servizio quale piantone notturno al reparto alla sede del 1° Rgt. Cor. di Teulada, con turni 01,30 – 03,30 e 05,30 – 07,30, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, senza giustificato motivo, dopo aver firmato regolarmente il registro di consegne con il piantone smontante, ometteva di intraprendere il servizio cui era comandato un prima volta al turno con inizio alle ore 01,30 ed una seconda volta al turno con inizio alle ore 5,30, venendo successivamente sorpreso addormentato, nel proprio posto branda; con l’aggravante del grado rivestito.
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FATTO E DIRITTO
Con decreto, emesso il giorno 8.06.2004, il G.U.P. in sede disponeva il rinvio a giudizio di XXXXXXXXXX, sopra generalizzato, per rispondere del reato di cui alla superiore rubrica. All’udienza del 30.11.2004, svoltasi nella contumacia dell’imputato, il P.M. chiedeva l’esame, quali testimoni, dei caporali XXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXX e del SXXXXXXXXXXXXXXXXX nonchè l’ammissione, quali prove documentali, della documentazione matricolare e caratteristica relativa all’imputato, ovvero foglio matricolare, specchio delle variazioni matricolari e rapporto informativo, di copia dell’ordine di servizio per il 7.07.2003, di uno stralcio del registro di passaggio delle consegne tra i piantoni alle camerate, relativo alla notte dei fatti, di copia delle consegne per il piantone notturno alle camerate e infine di copia della sentenza di applicazione della pena emessa nei confronti di XXXXXXXXXXX per il reato di “violata consegna pluriaggravata continuata”.
La Difesa dell’imputato chiedeva il controesame dei testi del P.M..
Il Tribunale decideva in conformità ammettendo le prove richieste.
Al termine dell’istruttoria dibattimentale il Pubblico Ministero concludeva chiedendo la condanna dell’imputato, per il reato ascrittogli, alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione militare, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, e la concessione dei benefici di legge.
La Difesa chiedeva invece, in via principale, l’assoluzione dell’imputato e, in via subordinata, la condanna al minimo della pena e la concessione di tutti i benefici di legge.
All’esito del dibattimento, il Tribunale è assolutamente persuaso della sussistenza dei fatti di reato così come descritti nel capo d’imputazione.
Dalla documentazione in atti risulta che la notte tra il 7 e l’8 luglio 2003 l’imputato era comandato in servizio quale piantone notturno, unitamente al caporale XXXXXXXXXX, con il quale avrebbe dovuto alternarsi in turni di due ore ciascuno tra le ore 23.30 del 7 e le ore 7.30 dell’8.07.2003.
La lettura del registro di passaggio delle consegne tra i piantoni evidenzia inoltre che alle ore 1.30 il caporale XXXXXXXXX cedeva le consegne al caporale XXXXXXXXXXX il quale apponeva la sua firma sul registro ma alle ore 3.25 veniva sorpreso addormentato nel suo posto branda dallo stesso XXXXXXXXX che comunque subentrava al collega per poi cedergli nuovamente le consegne alle ore 5.30.
Il XXXXXXXXX, sentito ai sensi dell’art.197 bis c.p.p., ha confermato le annotazioni apposte sul registro ricordando di aver proceduto, entrambe le volte, a cedere le consegne al XXXXXXXX presso il posto branda del medesimo e non invece, come prescritto, presso il tavolino del piantone, e precisando che il XXXXXXXXX in entrambe le occasioni aveva provveduto personalmente ad apporre la sua firma sul registro. Il testimone ha infine ricordato di aver sorpreso il XXXXXXXXXX addormentato nel suo posto branda, con il registro ancora posato sul comodino, alle ore 3.25 quando si era svegliato per intraprendere il proprio turno di servizio (dalle ore 3.30 alle ore 5.30).
Il caporale XXXXXXXXXX, che, come risulta dall’ordine di servizio, il giorno dei fatti rivestiva l’incarico di sergente di giornata, ha poi ricordato di aver sorpreso l’imputato addormentato nel proprio posto branda anche durante il turno 5.30-7.30 e di aver riferito il fatto all’ufficiale di guardia. Quest’ultimo, nella persona del s.tenente XXXXXXXXXXX, ha confermato di aver avuto notizia del mancato svolgimento del servizio di piantone da parte del XXXXXXXX sia dal caporale XXXXXXXX che dal caporale XXXXXXXXXX.
Orbene gli elementi raccolti non lasciano alcun dubbio circa la sussistenza dei fatti in contestazione: è ampiamente provato che l’imputato, sia alle ore 1.30 che alle ore 5.30, dopo aver ricevuto le consegne dal commilitone XXXXXXXXX, ometteva di vigilare sulle camerate come prescrittogli dall’ordine di servizio e dalle consegne.
Il Tribunale tuttavia non condivide la qualificazione giuridica impressa ai fatti dal Pubblico Ministero e ritiene che gli stessi integrino altrettante ipotesi di “violazione di consegna” ex art. 120 c.p.m.p. e non invece di “omessa presentazione in servizio” ex art. 123 c.p.m.p..
Se è vero che il presupposto perchè possa dirsi realizzata la fattispecie di cui all’art. 120 c.p.m.p. è l’avvenuta assunzione del servizio, è pur vero che la presa di contatto con il piantone smontante e la consapevole e contestuale apposizione della firma per ricevuta sul registro del passaggio di consegne non può non essere considerato un atto di assunzione del servizio. Non può rilevare in contrario la circostanza, pure emersa nel corso dell’istruttoria dibattimentale, che il passaggio di consegne sia avvenuto irregolarmente ovvero presso il posto branda del piantone montante anzichè presso il tavolino del piantone. Tale fatto, per il quale il XXXXXXXX, piantone smontante, ha chiesto ed ottenuto una sentenza di applicazione della pena per “violata consegna aggravata e continuata”, incide sul profilo del regolare espletamento del servizio ma non sull’effettività del passaggio di consegne e ciò in considerazione del fatto che il passaggio è comunque avvenuto sul luogo ove il servizio doveva essere svolto ovvero i locali delle camerate. E’ appena il caso di accennare che il tavolino del piantone non può certo considerarsi un posto di servizio, nel senso tecnico giuridico dell’espressione, ma solo un punto di riferimento e un appoggio logistico per il piantone medesimo, che nel corso del suo servizio, proprio per adempiere al proprio dovere di vigilanza, è libero di muoversi. A diversa conclusione si sarebbe potuti giungere se si fosse trattato di un servizio per intraprendere il quale fosse stato necessario raggiungere un posto diverso da quello ove si era svolto irregolarmente il passaggio di consegne.
Affermata la sussistenza del fatto di reato ascritto all’imputato così come riqualificato da questo Tribunale, deve altresì affermarsi la sussistenza dell’elemento psicologico del dolo.
La dinamica dei fatti non lascia infatti alcun dubbio sulla volontarietà degli stessi. E’ di tutta evidenza che l’apposizione di una firma sul registro di passaggio delle consegne implica lo stato di piena coscienza e volontà di chi vi provvede ed è altrettanto evidente che, laddove in stato di coscienza il soggetto si rimetta a dormire nel proprio posto branda, preveda e voglia venir meno al proprio dovere di vigilanza.
Deve poi riconoscersi tra i fatti in contestazione il vincolo della continuazione: la dinamica degli stessi evidenzia infatti l’unitario proposito dell’imputato di sottrarsi ai propri doveri di piantone. Non può invece individuarsi tra i due episodi quello di maggiore gravità, pari essendo sia la gravità del fatto che l’intensità del dolo e non soccorrendo all’uopo circostanze di diversificazione.
Il Tribunale ritiene infine sussistente l’aggravante contestata risultando dai documenti in atti che all’epoca del fatto l’imputato era rivestito di un grado.
Alle considerazioni di cui sopra segue la condanna di Castelli alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione militare, così determinata: pena base per il primo dei fatti in contestazione , mesi tre di reclusione militare, di poco superiore al minimo edittale e notevolmente inferiore al massimo, ritenuta congrua alla stregua dei criteri di cui all’art. 133 c.p. e in particolare all’esito della valutazione bilanciata della considerevole anzianità ed esperienza di servizio da un lato e della modesta gravità del fatto, desunta dalla natura del servizio, e della giovane età del reo dall’altro, ridotta di un terzo in applicazione delle circostanze attenuanti generiche, concedibili in ragione della giovane età e dell’incensuratezza del reo e per le medesime ragioni ritenute prevalenti sull’aggravante contestata, aumentata infine di giorni dieci per la continuazione.
Nulla osta infine alla concessione dei benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta dei privati, richiesti dal P.M.
Per la concessione del beneficio di cui all’art. 175 c.p., sussistono sia i presupposti formali che le condizioni di merito, valutate con riguardo alle medesime circostanze che hanno determinato l’applicazione di una pena di poco superiore al massimo edittale.
L’incensuratezza del reo e la natura esclusivamente militare del reato ascrittogli, unita alla circostanza che XXXXXXXXXX risulta ormai collocato in congedo illimitato, consentono infine di presumere che il medesimo si asterrà in futuro dal commettere altri reati.
PER QUESTI MOTIVI
visti gli artt. 533 e 535 cpp; 364 cpmp.,
DICHIARA
XXXXXXXXXXXXXX, sopra generalizzato, colpevole di VIOLATA CONSEGNA AGGRAVATA CONTINUATA (artt. 81 cpv c.p.; 47 n.2, 120 c.1°cpmp)- così modificata la qualificazione giuridica del fatto a lui ascritto- e, concedendogli le circostanze attenuanti generiche, valutate prevalenti sulla contestata e sussistente aggravante, e tenuto conto dell’aumento di pena per la continuazione, lo
CONDANNA
alla pena di mesi due e giorni dieci di reclusione militare e ad ogni altra conseguenza di legge, compreso il pagamento delle spese di causa;
ORDINA
che alle condizioni di legge l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di anni cinque e che della condanna non sia fatta menzione nel certificato del casellario giudiziale a richiesta dei privati.
Cagliari, trenta novembre duemilaquattro.

IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Maria Stefania Palmas) (Alberto Lazzardi)

L'Assistente Giudiziario
STV (CM) Pietro Naviglio
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