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Sentenza 1277/2001 del 17-01-2003
| Organo emanante |
Tribunale Militare di Cagliari |
| Giudice |
Pres. ed estensore Dr. Alberto Lazzardi |
| Genere |
Penale |
| Massima |
Una prassi arbitraria non può derogare una consegna scritta, ma certamente può incidere in punto di dolo soprattutto in presenza di situazioni idonee ad indurre in errore (art. 47 c.1° CP). Se nell’ambito di una Compagnia Carabinieri, con l’avallo di chi ne ha il Comando, si ritiene lecito il fatto di lasciare le armi di reparto a vista all’interno di un’autovettura chiusa a chiave, tale circostanza deve essere valutata a favore dell’imputato, soprattutto qualora l’esistenza di appositi congegni per il blocco delle armi abbia potuto determinare l’erronea convinzione circa l’affievolimento della cogenza della disposizione |
| Sentenza |
N. 1277/01 R.N.R.
N. 11/02 R.C.U. Sentenza n. 7/2003
Data sentenza
17/1/03
REPUBBLICA ITALIANA Data deposito
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE MILITARE DI CAGLIARI Estensore dr.
Alberto LAZZARDI
Data di irrevocabilità
composto dai signori: addì
Dr. Alberto LAZZARDI Presidente
Dr.ssa Adele SIMONCELLI Giudice Inviato estratto esecutivo
Ten.A.M. Luigi CARAVITA Giudice Militare a:
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott. Mauro ROSELLA Addì
e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario G.M. (CM) Federico FOSSATI Redatta scheda casellario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA Campione penale art.
nel procedimento penale a carico di:
1) XXXXXXXXXXXXXX; Appuntato scelto in servizio presso la Compagnia CC. di Olbia.
2) YYYYYYYYYY ,; Appuntato in servizio presso la Compagnia CC. di Olbia.
Entrambi liberi,presenti .
IMPUTATI DI :
"CONCORSO IN VIOLATA CONSEGNA PLURIAGGRAVATA" (artt 110 c.p.; 120 cc.I e II, 47 nn.2 e 4 cpmp), perché, entrambi Appuntati in servizio alla Stazione Carabinieri di Olbia, l’8.9.2000, verso le ore 04.15, comandati in servizio perlustrativo con turno 01.00- 07.00, , in prossimità dell’esercizio pubblico denominato “________”, in concorso tra loro, violavano la consegna avuta allontanandosi contemporaneamente dall’automezzo di servizio e recandosi all’interno del predetto esercizio pubblico interrompendo, senza alcuna autorizzazione o giustificazione, il sevizio cui erano comandati, lasciando incustoditi l’automezzo in modo tale da non assicurare i collegamenti radio con la Centrale Operativa e abbandonando incustodite all’interno dell’automezzo di servizio le armi lunghe M/12 matr. 40185 e 39919 loro temporaneamente assegnate per l’esecuzione del servizio; con le aggravanti dell’essere comandati in servizio armato, del grado rivestito e dell’aver commesso il fatto in circostanze di luogo tali per cui poteva verificarsi pubblico scandalo .
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Al dibattimento, svoltosi alla presenza degli imputati XXXXXXXXX YYYYYYYYYYY, in rubrica generalizzati, sono stati esaminati, quali testimoni, il XXXXXXXXXXXXX, l’app.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, e sono state ammesse, quali prove documentali, l’estratto del memoriale di servizio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di Olbia relativo al giorno 8.9.00, l’ordine di servizio n. 40 in pari data riguardante il servizio svolto dai due imputati, i relativi allegati compilati dagli stessi, l’estratto del registro delle armi di reparto in assegnazione temporanea o permanente, le norme del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri relative al Nucleo Radiomobile e alla tenuta delle armi e munizioni, le istruzioni d’uso dei supporti porta armi, i verbali di querela presentata il 12.9.00 dai due imputati nei confronti di XXXXXXXXXXXXX, la relazione di servizio redatta in data 11.9.00 dell’app. ______, tre fotografie del bar “_______” di Olbia, una attestazione in data odierna del Comando Regione Carabinieri Sardegna riguardante l’autovettura usata dagli imputati il giorno 8.9.00 per lo svolgimento del servizio di perlustrazione, nonché la copia dei fogli matricolari ed i rapporti informativi di entrambi i giudicabili; inoltre sono stati esaminati, con il loro consenso, sia il XXXXXXX che XXXXXXXXXX.
Il XXXXXXXXXXX, attuale Comandante della Compagnia Carabinieri di Olbia, ha dichiarato di avere assunto tale incarico il giorno 21 settembre 2000, pertanto successivamente ai fatti di causa, e di avere avuto notizia degli stessi nel successivo mese di novembre, a seguito di una informativa ricevuta dal Comando Regione Carabinieri Sardegna; ha aggiunto di avere svolto indagini sul fatto, accertando che i due imputati, durante il servizio di perlustrazione, avevano effettuato una sosta, non prevista nell’ordine di servizio, al “________”, senza avvisare la Centrale Operativa ed inoltre senza portare al seguito le armi.
XXXXXXXXXXXXXX, che la notte dei fatti era di servizio alla Centrale Operativa, ha dichiarato di avere ricevuto in tale occasione due telefonate, una da parte di persona qualificatasi per il titolare del bar e l’altra da parte di una persona non identificata, che si lamentavano del fatto che i due imputati si fossero messi a controllare il locale, dopo che era stato loro negato un bicchiere di vino; ha aggiunto che i due militari non comunicarono via radio l’avvenuta sosta al bar, precisando peraltro che all’epoca normalmente le soste non venivano segnalate dalle pattuglie, come invece avviene ora, da quando è Comandante di Compagnia il XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX, titolare del “_____”, dopo aver premesso che il suo bar è l’unico ad Olbia che apre alle ore 04,00 del mattino, ha dichiarato che, in un giorno del mese di settembre 2000, poco dopo l’apertura, i due imputati entravano nel locale, dove già si trovavano circa dieci – quindici persone, e si rivolgevano al barista XXXXXXXXXX chiedendo un panino e un bicchiere di vino, ma quest’ultimo si rifiutava di versare il vino mostrando un cartello appeso alla parete nel quale era scritto che non si somministravano bevande alcoliche dalle ore 04,00 alle ore 08,00; ha aggiunto di essere intervenuto personalmente reiterando il rifiuto ai due militari, nonostante che costoro insistessero in modo tale da sembrare alticci; ha aggiunto ancora che i due imputati, non avendo ottenuto quanto desiderato, iniziavano a fare una verifica amministrativa del locale (durata circa mezzora – quaranta minuti), prendendo visione di tutta la documentazione e contestandogli infine l’illegittimità del rifiuto di somministrare alcolici e la mancata custodia del libretto sanitario del barista; ha precisato che, essendosi sentito leso nella sua attività lavorativa, provvedeva a telefonare al 112 per segnalare il comportamento, da lui ritenuto anomalo, dei carabinieri e successivamente, alle ore 08,00 circa, si recava personalmente in caserma a riferire il fatto ad un maresciallo non meglio precisato. Il teste ha poi dichiarato che da diverso tempo aveva stabilito di non dare bevande alcoliche nelle prime ore del mattino perché in precedenza aveva avuto problemi di ordine pubblico con persone ubriache; ha descritto il suo locale, lungo complessivamente circa dieci metri, evidenziando che, sulla destra, immediatamente dopo l’ingresso, si trova il banco di mescita, poi la cassa, una colonna ed infine il banco dei panini; ha precisato che l’autovettura di servizio veniva lasciata dai carabinieri davanti la porta d’ingresso ed era visibile dall’interno del locale.
XXXXXXXXXXX ha dichiarato chi i due imputati entrarono insieme nel locale, all’interno del quale si trovavano una ventina di persone, ma poi, mentre quello da lui identificato nel XXXXXXXX si avvicinava al banco chiedendo un panino, l’altro tornava indietro e si fermava in una veranda all’altezza della porta; ha aggiunto che il XXXXXXXXXXXX poi gli chiedeva un bicchiere di vino ed egli si rifiutava di somministraglielo mostrando un cartello appeso alle sue spalle nel quale era indicato il divieto; ha aggiunto ancora che il militare insisteva in modo tale da sembrare alticcio e gli mostrava un articolo di legge nel quale, a suo dire, era indicato l’obbligo da parte sua di fornire bevande alcoliche; ha precisato che, a seguito di ciò, interveniva personalmente il signor XXXXXXXXXXX ed egli si disinteressava della vicenda, mentre i due militari si trattenevano nel locale per quasi un’ora.
XXXXXXXXXX ha dichiarato che, dopo essere entrato nel bar a tarda notte insieme ad un amico al rientro da un discoteca, notava i due carabinieri entrare nel locale e uno dei due rivolgersi al barista chiedendo un bicchiere di vino; ha aggiunto che il barista rifiutava la somministrazione mostrando il divieto indicato su un cartello e non cambiava idea neanche a seguito delle insistenze del militare, che sosteneva essere illegittimo il rifiuto; ha aggiunto ancora che, terminata la discussione, questi, insieme al collega che nel frattempo era rimasto vicino alla porta, si avviava verso la macchina parcheggiata fuori, prendeva una serie di libri e fogli e poi, rientrato all’interno, compilava dei verbali; ha precisato che i due militari avevano indosso la pistola d’ordinanza ma non le armi lunghe. Il teste ha escluso di avere notato nel comportamento dei due imputati segni di ubriachezza; quanto alla volumetria e all’arredamento del bar, ha dichiarato che il locale allora era più piccolo di come è adesso a seguito dei lavori di ristrutturazione compiuti , e pertanto il banco ove venivano servite le brioches e i panini si trovava immediatamente dopo quello di mescita ad una distanza di circa due metri.
XXXXXXXXXXX, entrato nel bar insieme al XXXXXXXX, ha dichiarato di avere notato una vivace discussione dei due militari con il barista per motivi attinenti ad una consumazione, ma di non essere in grado di riferire altro essendosi disinteressato della vicenda; ha ricordato comunque che, ad un certo punto, i due imputati si recavano in macchina a prendere delle pubblicazioni che poi mostravano al barista; ha precisato di avere visto i due militari indossare la pistola ma non armi lunghe e che tutta la vicenda si svolgeva nell’arco di dieci – quindici minuti.
XXXXXXXXX ha dichiarato di ricordare che, una mattina del mese di settembre 2000, si presentò presso la Stazione CC di Olbia il signor XXXXXXXXXXche ebbe un colloquio con il maresciallo XXXXXXXXXXX; ha escluso di avere partecipato all’incontro.
Il XXXXXXXXXXXX ha dichiarato che il XXXXXXXX, presentatosi in caserma alle ore 10,00 circa del giorno 8 settembre, ebbe un colloquio con lui, il Comandante della Stazione XXXXXXXXXi ed il Comandante interinale del Nucleo Radiomobile XXXXXXXXXXX; ha precisato che il medesimo, dopo avere riferito che durante la notte aveva subito una verifica amministrativa da parte di militari del Radiomobile, chiese loro di intercedere per evitare che gli fosse irrogata qualche sanzione amministrativa e domandò se comunque i carabinieri avessero titolo ad effettuare controlli in un esercizio pubblico; ha aggiunto di avere saputo successivamente che, durante la notte, lo stesso XXXXXXX due volte aveva telefonato al 112 per lamentarsi dell’attività svolta dalla pattuglia e che la seconda volta era apparso particolarmente risentito. Il teste ha dichiarato di essersi occupato della vicenda in seguito perché, all’atto della contestazione del verbale di contravvenzione, effettuata due giorni dopo, il XXXXXXXXX faceva inserire nel verbale stesso l’affermazione di non avere somministrato il vino ai due carabinieri perché questi apparivano in stato di ebbrezza, e, in conseguenza di ciò, il XXXXXXXX e XXXXXXXXX presentavano una querela nei confronti del suddetto titolare del bar, che egli provvedeva a trasmettere alla competente Autorità Giudiziaria.
Il XXXXXXXX ha dichiarato di essere stato Comandante della Compagnia CC di Olbia dal settembre 1995 fino all’agosto 2000, mentre Comandante del dipendente Nucleo Operativo era il XXXXXXXXX e Comandante dell’Aliquota Operativa il XXXXXXXXXXXX; ha precisato che, all’atto del suo trasferimento ad altra sede, la suddetta Compagnia era già fornita di autovetture Alfa 156, che venivano utilizzate per i servizi di perlustrazione; ha evidenziato che tale modello di automobile è stato studiato appositamente per le esigenze dei carabinieri, e possiede in particolare un incavo per l’innesto delle armi lunghe in dotazione, collocato al di sotto dei sedili, avente un particolare dispositivo elettronico idoneo a bloccare le armi stesse all’interno della macchina per mezzora, in modo tale da rendere impossibile la loro sottrazione quando l’autovettura sia chiusa a chiave. In relazione alla normativa riguardante la tenuta delle armi, il teste ha confermato che le consegne, vigenti all’epoca dei fatti e non modificate fino a tutt’oggi, prevedono l’obbligo di custodirle e tenerle in condizioni tali da non poter essere portate via da altri, e soprattutto il divieto di lasciarle non custodite a bordo di automobili, ma nel contempo ha precisato che la suddetta disposizione deve essere applicata in relazione alle particolari situazioni del momento, ricordando che esigenza primaria è sempre quella della sicurezza del personale; in particolare ha affermato che “non custodire le armi” significa “non averne la immediata disponibilità”.
L’appuntato XXXXXXXX, che nell’ambito della pattuglia aveva la funzione di autista, ha dichiarato di essere entrato nel bar per consumare un caffè e che, in tale lasso di tempo, il XXXXXXX rimaneva sulla porta per controllare l’autovettura; ha aggiunto che, subito dopo, dava il cambio al collega, che si avvicinava al bancone per chiedere un bicchiere di vino, che gli veniva rifiutato; ha precisato che i successivi controlli amministrativi venivano fatti dal solo XXXXXXXX, mentre egli si tratteneva all’ingresso del locale. In relazione al fatto di violata consegna a lui attribuito, l’imputato ha dichiarato che alla Centrale Operativa non venne comunicata l’avvenuta sosta al bar, in quanto in quel periodo i superiori non pretendevano di essere avvisati ogni volta che venisse effettuata una sosta e tale adempimento era lasciato alla discrezionalità della pattuglia; ha precisato poi che dalla postazione ove si trovava era in grado di sentire l’eventuale chiamata radio da parte della Centrale Operativa; quanto alle armi lunghe, ha dichiarato che, secondo la comune prassi, esse vengono portate indosso durante una sosta solo allorquando se ne ravvisi la necessità per ragioni di eventuale difesa, altrimenti è preferibile, come avvenne nella circostanza in esame, lasciarle a vista all’interno dell’autovettura, anche perché il particolare congegno ivi inserito rende impossibile la loro sottrazione da parte di terzi; ha poi evidenziato che, allorché una pattuglia effettua una sosta per andare in un bar a consumare un caffè o qualcos’altro, approfitta comunque della circostanza per svolgere un’azione di vigilanza all’interno del locale.
L’appuntato scelto XXXXXXXXXXX ha confermato e fatte proprie le dichiarazioni rese dal coimputato.
Il Generale di Brigata XXXXXXXXXX, Comandante della Regione Carabinieri Sardegna da epoca immediatamente successiva a quella dei fatti di causa, ha dichiarato di avere avuto notizia dei fatti stessi a seguito della querela presentata dal XXXXXXXXX e dall’YYYYYYYYYY nei confronti del titolare del “_______”, in quanto qualsiasi querela avanzata da militari dell’Arma dei Carabinieri per fatti avvenuti in servizio deve essere portata a conoscenza delle superiori autorità gerarchiche; ha precisato di avere interessato della vicenda la Procura Militare avendo ritenuto di ravvisare indizi di reati militari nel comportamento dei due predetti militari. In relazione alle consegne in ordine alla tenuta delle armi, il teste ha dichiarato che è tuttora valida la disposizione in vigore all’epoca dei fatti di causa, secondo cui è tassativamente vietato lasciare le armi incustodite a bordo di autovetture, ragion per cui, quando tutti i membri di una pattuglia scendono dalla macchina, devono portare le armi al seguito; ha poi precisato che tale disposizione può essere derogata da circostanze operative contingenti, ma non certo per andare a consumare bevande all’interno di un bar. Il teste ha infine dichiarato che l’autovettura usata quel giorno dal XXXXXXX e YYYYYYYY non era un’Alfa 156 ma un’Alfa 155, priva degli appositi congegni per il blocco delle armi lunghe.
Tale ultima affermazione sembrava comprovata dal frontespizio dell’ordine di servizio n.40 in atti, laddove l’autovettura targata EI AV 198 è indicata come un’Alfa 155; poiché però ciò appariva in contrasto con quanto dichiarato dal teste XXXXXXXXXX ed anche dai due imputati, il Tribunale ha richiesto un’attestazione in proposito da parte dell’Ufficio Motorizzazione della Regione Carabinieri Sardegna, da cui è emerso con certezza che l’automobile in questione era un’Alfa 156 e non un’Alfa 155, come indicato erroneamente nell’ordine di servizio.
Dalle prove documentali in atti (esattamente dal memoriale e dall’ordine di servizio) si evince che il XXXXXXXX e YYYYYYYY il giorno 8 settembre 2000 erano comandati di perlustrazione per il turno 01,00 – 07,00 con il compito di effettuare un determinato percorso nella città di Olbia e vigilare determinati obiettivi sensibili prefissati; nell’apposito modulo risulta annotato il controllo al bar del signor XXXXXXXXX ed è allegata una scheda riepilogativa delle infrazioni rilevate nel corso della verifica.
Nelle consegne in atti del Nucleo Radiomobile si legge in particolare che il capo-pattuglia “cura la continuità dei collegamenti e l’ascolto dei messaggi e degli interventi della Centrale Operativa” e “informa la Centrale Operativa su eventuali richieste di privati o autorità e situazioni di rilievo” e che l’autista “durante le soste, deve assicurare in ogni istante la sicurezza dl capo – equipaggio e la vigilanza del mezzo e dei materiali in dotazione”; in quelle relative all’armamento in servizio è particolarmente evidenziato che “nei servizi automontati, in caso di emergenza o prima di scendere dal veicolo per qualsiasi motivo, si deve provvedere all’apertura del calciolo-gruccia” e che “ è tassativamente vietato lasciare le armi individuali di reparto non custodite a bordo di automotoveicoli”.
Terminata l’istruzione dibattimentale, il P.M. ha richiesto la condanna, con i benefici di legge, di entrambi gli imputati alla pena di mesi otto di reclusione militare, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, valutate prevalenti sulle contestate circostanze aggravanti. La Difesa ha richiesto per entrambi l’assoluzione perché il fatto non costituisce reato.
Tutto ciò premesso, rileva innanzitutto il Collegio che esula dall’oggetto del presente processo la vicenda che ha dato origine allo stesso, ossia il rifiuto di somministrare una bevanda alcolica all’appuntato scelto XXXXXXXXXda parte dapprima del barista e poi del titolare del “________” di Olbia, e la successiva verifica amministrativa del locale effettuata dai due imputati. Sarà eventualmente la competente Autorità Giudiziaria Ordinaria o Amministrativa a stabilire la correttezza o meno dell’operato sia del XXXXXXX che dei due militari dell’Arma dei Carabinieri.
Il “thema decidendum” del processo è soltanto la violazione di consegna attribuita in concorso ai due imputati comandati del servizio automontato di perlustrazione; secondo la contestazione del P.M., la consegna sarebbe stata violata con più atti contestuali: interrompendo il servizio recandosi insieme all’interno del bar senza alcuna autorizzazione o giustificazione; omettendo, durante il tempo trascorso al bar, di assicurare i collegamenti radio con la centrale Operativa; lasciando incustodite all’interno dell’autovettura le armi lunghe loro affidate per l’espletamento del servizio.
Ritiene il Tribunale che la prima accusa sia completamente infondata; non si può infatti affermare che i due imputati, entrando nel “_______” per effettuare una consumazione, abbiano “interrotto senza alcuna autorizzazione o giustificazione” il servizio; l’ordine di servizio n.40 dell’Aliquota Radiomobile di Olbia indica, quale contenuto della consegna affidata al XXXXXXXXX e YYYYYYYY, la vigilanza specifica degli obiettivi sensibili (precisati nell’apposito frontespizio), la generica vigilanza lungo l’itinerario, il controllo della circolazione stradale ed infine la sosta al molo Isola Bianca alle ore 07,00; orbene, non vi è dubbio che, nella previsione di una generica vigilanza nell’ambito dell’itinerario prefissato, sia compresa anche la possibilità di una o più soste in un bar; d’altronde nella terza pagina dello stampato dell’ordine di servizio, vi è un apposito spazio riservato al resoconto delle eventuali attività di controllo svolte in un esercizio pubblico, spazio che, nel caso in esame, è stato regolarmente utilizzato dagli imputati ( anche con richiamo all’allegata specifica scheda ) per descrivere le infrazioni riscontrate nel corso della visita al bar di proprietà del signor XXXXXXXXXX. Accertato quindi che la sosta in un bar compreso nell’itinerario stabilito non può in alcun modo essere considerata ingiustificata o priva di autorizzazione ( perché già implicitamente autorizzata nella stesura dell’ordine di servizio ), resta da esaminare se comunque possa essere addebitato ai due imputati il fatto di non avere avvisato della sosta la Centrale Operativa; anche su tale punto la risposta deve essere negativa; dagli atti processuali non è emersa alcuna norma di consegna scritta che imponesse tale obbligo, al di fuori di “situazioni di rilievo”, tra le quali non può certamente essere compresa una banale sosta al bar; né esisteva all’epoca una qualsiasi consegna verbale in proposito, come ha riferito il teste XXXXXXXX.
Neanche il secondo punto della contestazione risulta fondato; non si può affermare che sia stato interrotto l’ascolto dei messaggi della Centrale Operativa; i due imputati hanno affermato che uno di loro è stato sempre in prossimità dell’autovettura e quindi in grado di sentire qualsiasi chiamata; inizialmente il XXXXXXXX, mentre YYYYYYYYY entrava nel bar per consumare un caffè, e poi quest’ultimo, durante le operazioni di verifica amministrativa all’interno del locale effettuate dal coimputato. Tale circostanza risulta confermata dalle dichiarazioni testimoniali del XXXXXX e del XXXXXXXX, secondo cui solo uno dei due militari (da identificarsi il XXXXXXXX) effettuò nel locale le contestazioni e le verifiche; comunque, anche se si dovesse ritenere che per qualche attimo YYYYYYY si fosse avvicinato al collega ( come sembra evincersi dalla testimonianza dello stesso XXXXXX) , non sarebbe stato comunque impedito l’ascolto degli eventuali messaggi radio, poiché l’autovettura era parcheggiata esattamente avanti al bar (come confermato dallo steso XXXXX) ed il locale era di dimensioni modeste, come evidenziato dal teste ____, che ha precisato che all’epoca non erano ancora stati compiuti i lavori di ristrutturazione che ne hanno aumentato la volumetria. Inoltre c’è da notare che, secondo le dichiarazioni rese XXXXXX, tutte le operazioni di controllo e verifica da parte della pattuglia si sono svolte nell’arco di soli dieci – quindici minuti; tale dichiarazione, in quanto proveniente da una persona estranea, sembra sicuramente più attendibile di quelle del XXXXXXXX e del XXXXXX(che hanno indicato un lasso di tempo maggiore) che, essendo stati direttamente coinvolti nella vicenda, possono avere avuto in buona fede la sensazione che fosse trascorso un tempo maggiore del reale, come avviene normalmente quando si vivono situazioni sgradite.
Per quanto attiene alla contestazione di avere lasciato incustodite le armi lunghe, il Collegio ritiene di dover pervenire a conclusioni parzialmente diverse. In ordine a tale punto infatti le prove acquisite consentono di affermare la sussistenza, nel comportamento di entrambi gli imputati, dell’elemento materiale del reato di violata consegna di cui all’art. 120 CPMP. La normativa del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri relativa alla tenuta delle armi nei servizi automontati vieta in modo tassativo di lasciare le armi incustodite a bordo dell’automezzo; tale disposizione, che il XXXXXXXXX ed il YYYYYYYYY hanno precisato essere tuttora in vigore anche a seguito dell’introduzione dei congegni idonei a bloccare le armi, è certamente una norma di consegna generale in quanto impartita per l’adempimento di un determinato servizio e di conseguenza deve essere osservata da qualsiasi militare dell’Arma che venga comandato di un servizio di perlustrazione, pattuglia, posto di blocco od altro, effettuato con l’uso di un’autovettura. Secondo il Tribunale la norma deve essere interpretata in modo rigoroso al fine di evitare il pericolo che le armi possano essere sottratte da terzi e pertanto è sicuramente in contrasto con la consegna il comportamento dei componenti una pattuglia che contemporaneamente escano dell’automezzo di servizio lasciando le armi in macchina; ed è facilmente comprensibile il motivo per il quale la disposizione non sia stata modificata neanche a seguito dell’avvento dei congegni blocca – armi, in quanto l’esistenza di tale dispositivi, la cui efficacia è limitata a mezzora, non potrebbe impedire l’impossessamento delle armi lasciate a bordo in caso di sottrazione dell’autovettura.
Il Collegio ritiene peraltro che non sia stata raggiunta la prova dell’elemento psicologico del reato de quo, costituito dal dolo generico, ossia dalla volontà di commettere il fatto con la consapevolezza che esso sia in contrasto con la consegna avuta. E’ emerso nel corso dell’istruttoria dibattimentale che la norma relativa alla custodia delle armi non sempre nel passato è stata interpretata in modo rigoroso nell’ambito degli organi di comando dell’Arma dei Carabinieri; balza facilmente agli occhi il contrasto tra l’interpretazione rigorista del XXXXXXXXXXXX ( che peraltro all’epoca dei fatti di causa non aveva ancora assunto l’incarico di Comandante della Regione Carabinieri Sardegna) e quella più elastica del XXXXXXXXXXXX, che viceversa era stato Comandante della Compagnia Carabinieri di Olbia ( e quindi diretto superiore dei due imputati) fino a pochi giorni prima della vicenda oggetto del presente processo. Secondo tale ufficiale l’omessa custodia delle armi, vietata dalla consegna, si verifica solo quando non se ne abbia la immediata disponibilità (non pertanto quando esse siano lasciate a vista all’interno di un’autovettura parcheggiata e chiusa a chiave).
E’ vero che, secondo costante giurisprudenza, una prassi arbitraria non può derogare una consegna scritta, ma certamente può incidere in punto di dolo, soprattutto in presenza di situazioni idonee ad indurre in errore (art. 47 c.1° CP). Se effettivamente nell’ambito della Compagnia Carabinieri di Olbia, con l’avallo di chi ne aveva il Comando, si riteneva lecito il fatto di lasciare le armi a vista all’interno di un’autovettura chiusa a chiave, tale circostanza non può non essere valutata dal Tribunale a favore degli imputati; ed in particolare non può essere escluso che l’introduzione dei congegni per il blocco delle armi abbiano determinato negli stessi la convinzione erronea che ciò comportasse automaticamente un affievolimento della cogenza della disposizione.
Il Collegio decide pertanto di mandare assolti entrambi gli imputati, ai sensi dell’art. 530 cpv CP, con adeguata formula.
Visti gli artt.530 cpv cpp e 364 cpmp
ASSOLVE
XXXXXXXXXXXXXXX e YYYYYYYYYYYY, sopra generalizzati, dal reato come a loro ascritto in rubrica perché il fatto non costituisce reato.
INDICA
in quarantacinque giorni il termine per il deposito della sentenza
Cagliari, diciassette gennaio duemiladue.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Lazzardi)
L'Assistente Giudiziario G.M. (CM)
Federico FOSSATI
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