|
|
Sentenza 25/2003 del 14-05-2003
| Organo emanante |
Tribunale Militare di Cagliari |
| Giudice |
Pres. ed estensore Dr. Alberto Lazzardi |
| Genere |
Penale |
| Massima |
Sono norme di consegna solo le disposizioni rivolte a disciplinare un determinato servizio militare esattamente delimitato nello spazio e nel tempo; non solo invece tali le prescrizioni di carattere generale che non riguardano uno specifico servizio, anche se per motivi di opportunità siano inserite nel testo delle consegne, come ad esempio un divieto già imposto da altra norma penale o amministrativa (nel caso in esame una norma che imponga un limite di velocità all’interno di una Base militare inserita nelle consegne della ronda) |
| Sentenza |
N. 683/02 R.N.R.
N. 14/03 R.C.U. Sentenza n. 25/2003
Data sentenza
14/05/03
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE MILITARE DI CAGLIARI Estensore dr.
Alberto LAZZARDI
composto dai signori: addì
Dr. Alberto LAZZARDI Presidente
Dr.ssa Maria Stefania PALMAS Giudice
S.Ten.E.I. Gioacchino GENNA Giudice Militare con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del dott. Marco COCCO
e con l'assistenza dell'Assistente Giudiziario G.M. (CM) Federico FOSSATI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento penale a carico di XXXXXXXXXXXX,.
Libero,presente
IMPUTATO DI :
"VIOLATA CONSEGNA AGGRAVATA" (art cc 1° e 2° cpmp) perché, aviere VFA, in servizio presso il Reparto Sperimentale e di Standardizzazione Tiro Aereo in Decimomannu, il 30 agosto 2002, alle ore 11.20 circa, trovandosi quale capo Ronda e autista, nel corso del servizio di “ronda armata autotrasportata”, svolto, con turno 10.00/ 13.00, presso il Deposito Munizioni di Villasor- alla guida dell’automezzo militare FIAT “Uno”, targato A.M. 201, durante un “giro di controllo”, senza che sussistesse la necessità di un “tempestivo intervento”, conduceva detto automezzo alla velocità di circa 50/60 Km/h, e comunque ad una velocità superiore al limite prescritto, pari a 30 Km/h, così violando le consegne avute, e determinando, nell’avvicinarsi alla riservetta nr.1, dopo una frenata, la fuoriuscita dell’autovettura dalla sede stradale e l’impatto della stessa contro il basamento di cemento sulla cunetta opposta al senso di marcia, cagionando, conseguentemente, danni stimati in Euro 2084,95 (duemilaottantaquattro/novantacinque); con la circostanza aggravante di aver commesso il fatto durante (e con riguardo a) un servizio armato.
===================== oooOOOooo =================
Al dibattimento, svoltosi alla presenza dell’imputato XXXXXXXXXXXXX, in rubrica generalizzato, sono stati esaminati, quali testimoni, il XXXXXXXXXXXXX, il XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX, e sono state ammesse, quali prove documentali, un fascicolo contenente rilievi fotografici e planimetrici effettuati dalla polizia giudiziaria sul luogo del fatto, l’ordine del giorno del Gruppo Difesa del R.S.S.T.A. Decimomannu relativo ai servizi del 30.8.02 presso il Deposito Munizioni di Villasor, le consegne della ronda armata presso il suddetto deposito, il preventivo di spese per la riparazione dell’autovettura Fiat Uno targata AM 201, una segnalazione del Comandante del R.S.S.T.A. Decimomannu in data 8.11.02 circa le cause dell’incidente, il foglio di marcia del suddetto autoveicolo del giorno 26.8.02, nonché la copia del foglio matricolare, il rapporto informativo, lo specchio delle punizioni e l’attestato di abilitazione alla guida di veicoli militari relativi al giudicabile.
Il XXXXXXXXXXXXXX del R.S.S.T.A. di Decimomannu, da cui dipende il Deposito Munizioni di Villasor, ha dichiarato che il giorno 30.8.02, dopo essere stato avvisato dell’incidente descritto in rubrica, si recava sul posto e notava l’autovettura precipitata in una cunetta, riscontrando che la stessa, al momento dell’impatto, non proveniva dalla strada principale, ma da una secondaria con piccole curve; ha aggiunto che le condizioni dell’asfalto erano buone, anche se per terra vi era un po’ di ghiaia, e non apparivano tracce di frenata; ha precisato che all’interno del deposito è stabilito per qualsiasi autoveicolo il limite di velocità di 30 km/h, segnalato da apposito cartello che però il giorno dei fatti non era nella sua sede, presumibilmente perché caduto a causa del vento. Quanto alla suddetta disposizione, il teste ha dichiarato che essa, pur essendo destinata a tutti, è stata riportata nelle consegne della ronda armata allo scopo di rimarcarla e di autorizzare l’autista a superare il limite previsto in caso di “eventuali tempestivi interventi”.
XXXXXXXXXX, all’epoca dei fatti capo servizio autotrasporti del R.S.S.T.A. Decimomannu, ha dichiarato che l’incidente avveniva in prossimità di una curva, sul lato sinistro, e che per terra, fuori della carreggiata, si notavano segni del passaggio di ruote ma non tracce di frenata; ha precisato che il fondo stradale era asfaltato, ma sconnesso, e che era presente ghiaia sui bordi; non ha escluso che sul luogo dell’impatto vi fosse una buca; ha aggiunto di avere saputo dallo XXXXXXXXXX e dal XXXXXXXXXXXX rispettivamente autista e trasportato del mezzo, che questo al momento del fatto procedeva ad una velocità di circa 40 – 45 km. orari. Il teste ha dichiarato anche che, qualche giorno prima, l’autista dell’autoveicolo aveva segnalato un’anomalia nella sterzata della ruota anteriore sinistra.
XXXXXXXXXXXX ha dichiarato di avere avuto la sensazione che, al momento dell’incidente, la velocità dell’autoveicolo fosse intorno ai 40 km orari, ma di non avere controllato il tachimetro; ha aggiunto che lo XXXXXXXXXXXXX, parlando con lui, attribuiva la causa dell’impatto alla presenza di ghiaia e buche nell’asfalto; ha precisato che l’incidente avveniva mentre essi stavano rientrando al Corpo di Guardia, senza avere ricevuto alcuna chiamata urgente.
XXXXXXXXXXXX, capo officina dell’aeroporto di Decimomannu, ha dichiarato di avere controllato la Fiat Uno targata AM 201, qualche giorno prima dell’incidente, perché presentava rumorosità ad una delle ruote anteriori e di avere provveduto a sostituire un giunto.
Nelle consegne della ronda armata presso il Deposito Munizioni di Villasor si legge che i componenti della ronda “se muniti di automezzo mantengono la velocità dello stesso nei limiti di 30 km orari, salvo eventuali tempestivi interventi”; dalla lettura dell’ordine del giorno in atti si riscontra che il 30.8.02 lo XXXXXXXXX era effettivamente comandato di ronda autotrasportata presso il D.M. di Villasor; dal foglio di marcia del 26.8.02 dell’autoveicolo targato AM 201 si rileva che in tale data veniva segnalato un rumore alla ruota anteriore sinistra in sterzata.
Terminata l’istruzione dibattimentale, il P.M. ha richiesto l’assoluzione dell’imputato, in via principale perché il fatto non sussiste e in subordine perché il fatto non costituisce reato. La Difesa ha richiesto l’assoluzione per non aver commesso il fatto o perché il fatto non sussiste.
Tutto ciò premesso, ritiene il Collegio che dal complesso delle prove testimoniali e documentali raccolte in dibattimento si evince che il fatto storico attribuito allo XXXXXXXXXX è certamente avvenuto così come esattamente descritto nel capo d’imputazione. Infatti non vi sono ragioni per dubitare che la causa dell’incidente debba essere attribuita all’eccessiva velocità tenuta dall’autoveicolo al momento dell’impatto; tale affermazione è basata non tanto sulle dichiarazioni rese in proposito dal XXXXXXXXXX, che non riferisce dati oggettivi ma semplici sensazioni, ma piuttosto sulle comune regole d’esperienza; la fuoriuscita di una autovettura dalla sede stradale, tranne i casi di assoluta imperizia dell’autista (che nel caso in esame certamente non sussisteva in quanto XXXXXXXXXX era abilitato e quindi idoneo alla guida degli autoveicoli militari) o di avaria del mezzo (che pure non sussisteva perché pochi giorni prima era stato riparato il difetto segnalato alla ruota), ha sempre come causa (o concausa) l’eccessiva velocità, soprattutto quando, essendo le strade accidentate per la presenza di ghiaia e buche (come quelle del Deposito Munizioni di Villasor), è indispensabile procedere ad una andatura particolarmente prudente.
Ritiene peraltro il Tribunale che allo XXXXXXX non possa essere attribuita alcuna responsabilità penale a titolo di violazione di consegna. Secondo il costante insegnamento della dottrina e della giurisprudenza, sono norme di consegna solo quelle disposizioni rivolte a disciplinare un determinato servizio militare esattamente delimitato nello spazio e nel tempo; non sono invece tali quelle prescrizioni di carattere generale che non riguardano uno specifico servizio, anche se per motivi di opportunità siano inserite nel testo delle consegne; in particolare non è consegna un divieto che sia già imposto da altra norma penale o amministrativa. Orbene, come è stato esattamente chiarito dal XXXXXXXXXX, il limite di velocità all’interno del deposito di Villasor, fissato in 30 km orari, è valido per ogni autoveicolo che per qualsiasi ragione vi transiti, indipendentemente dal fatto che la circolazione avvenga o meno nell’adempimento di un determinato servizio; perciò la circostanza che il divieto di superare il suddetto limite, già imposto con disposizione amministrativa valida “erga omnes”, sia stato ribadito all’interno delle consegna della ronda non significa che esso abbia assunto il carattere di consegna e che la sua inosservanza da parte del militare comandato di servizio comporti una responsabilità penale a norma dell’art. 120 CPMP.
Per le considerazioni sopra esposte il Collegio decide di assolvere l’imputato dal reato a lui ascritto con adeguata formula
PER QUESTI MOTIVI
Visti gli artt.530 I co c.p.p; 364 c.p.m.p.
ASSOLVE
XXXXXXXXX, sopra generalizzato, dal reato come a lui ascritto in rubrica perché il fatto nonè previsto dalla legge come reato.
Cagliari, quattordici maggio duemilatre.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(Alberto Lazzardi)
L'Assistente Giudiziario
G.M. (CM) Federico Fossati
|
| commenti |
|
|